Dall’Agenzia delle Entrate un’importante novità nel campo dei Flexible Benefit
A seguito dell’emergenza epidemiologica, dal 2020 sono stati emanati diversi provvedimenti legislativi che hanno disposto la sospensione totale o parziale dell’attività didattica in presenza in favore della didattica a distanza (più comunemente abbreviata in DaD). Riconoscendo il Ministero dell’Istruzione tramite nota n.388 del 17/03/2020 la DaD come “un mezzo che non cambia il fine ed i principi della didattica”, identifica altresì “pc, laptop e tablet quali strumenti fondamentali per garantire la frequenza nella cosiddetta classe virtuale, il cui utilizzo è finalizzato all’educazione e all’istruzione”.
COSA DICE L’AGENZIA DELLE ENTRATE?
In risposta a ciò, tramite risoluzione 37/E del 27/05/2021, l’Agenzia delle Entrate ritiene che le spese sostenute dal lavoratore dipendente per l’acquisto di tali dispositivi digitali in favore di figli che frequentino la Dad, possano rientrare tra gli importi ammessi a rimborso per quanto riguarda il welfare aziendale.
Concretamente, l’importo speso per l’acquisto del dispositivo digitale, potrà essere chiesto a rimborso dal dipendente attingendo dal proprio credito welfare a disposizione.
A tale proposito, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il rimborso delle spese sostenute non generi reddito da lavoro dipendente e pertanto non sia assoggettato a tassazione IRPEF secondo l’Art.51 comma 2 del TUIR.
QUALI SONO I DOCUMENTI NECESSARI PER OTTENERE IL RIMBORSO?
Per avanzare la richiesta di rimborso relativamente l’acquisto di PC, laptop o tablet è necessario essere in possesso del rispettivo giustificativo di spesa. Di che cosa si tratta?
Affinché l’agevolazione fiscale possa essere accettata, il dipendente deve infatti essere in possesso di idonea documentazione rilasciata dall’Istituto scolastico o dall’Università frequentati dal figlio/a che attesti lo svolgimento delle lezioni attraverso la DaD.
L’Art. 51 comma 2 del TUIR consente infatti il rimborso tramite il welfare di servizi erogati esclusivamente per finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sanitaria e sociale o culto. L’interpello dell’Agenzia delle Entrate oggetto di questo articolo, rappresenta di fatto un’importante novità in ambito welfare a vantaggio dei lavoratori dipendenti in quanto vengono ammessi a rimborso anche beni strumentali quali PC, tablet e laptop (a patto che sia dimostrabile la finalità d’istruzione).
Pertanto, l’acquisto di un dispositivo digitale per finalità diverse da quella sopracitata, non può essere incluso tra le spese rimborsabili tramite il welfare aziendale.
E LE SPESE GIÀ SOSTENUTE PRIMA DEL PIANO WELFARE?
L’importo rimborsabile per l’acquisto di PC, tablet e laptop ammesso a seguito della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate è da intendersi anche per spese già effettuate, anche prima del periodo di validità del piano welfare.
Le norme non indicano un limite temporale, pertanto ci si può spingere retroattivamente fin quando siano rispettate le condizioni già indicate (DaD e documento giustificativo di spesa).
PERCHÉ SI TRATTA DI UNA NOVITÀ WELFARE COSÌ RILEVANTE?
Questo interpello può essere considerato particolarmente innovativo per vari motivi.
- Da un punto di vista sostanziale, perché queste spese sono molto frequenti tra i lavoratori.
- Da un punto di vista concettuale, perché i Flexible Benefit ammessi dalla Legge normalmente sono solo servizi (con l’eccezione dei libri scolastici), mentre in questo caso Pc, tablet e laptop sono beni veri e propri.
Più in generale, questo interpello è un perfetto esempio di come il legislatore e le autorità competenti siano interessate e disposte a far evolvere la normativa welfare per adattarla al meglio alle reali esigenze di lavoratori ed aziende. In questo caso, il fattore scatenante dell’evoluzione normativa è stata la pandemia e la conseguente modifica dello svolgimento dell’attività didattica, e questo fa ben sperare che in futuro ci possano essere nuovi sviluppi altrettanto apprezzati dagli utilizzatori del welfare.
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